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Guida completa al D.Lgs. 24/2023

Chi è obbligato, cosa si può segnalare, come devono funzionare i canali e quali tutele spettano al segnalante: tutto quello che c'è da sapere sulla normativa italiana sul whistleblowing.

Aggiornata al 17 luglio 2026

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha riscritto la disciplina italiana del whistleblowing, recependo la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Ha sostituito il quadro precedente (legge 179/2017 e norme sparse) con un corpo unico di regole valido per settore pubblico e privato.

Questa guida riassume i punti essenziali: i soggetti obbligati, l'oggetto delle segnalazioni, i requisiti dei canali, la procedura di gestione, le tutele e le sanzioni.

Chi è obbligato a dotarsi di un canale interno

Nel settore privato l'obbligo riguarda le imprese che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Sono obbligati a prescindere dalla soglia i soggetti che operano negli ambiti coperti dagli atti UE richiamati dal decreto (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente) e gli enti che adottano un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel settore pubblico l'obbligo vale per tutte le amministrazioni, senza soglia dimensionale: enti territoriali, autorità, scuole, aziende sanitarie, enti pubblici economici, società a controllo pubblico e in house.

Le scadenze di adeguamento sono ormai superate: 15 luglio 2023 per PA e imprese con almeno 250 dipendenti, 17 dicembre 2023 per le imprese tra 50 e 249. Oggi chi non è conforme è già esposto alle sanzioni.

Cosa si può segnalare

Il perimetro oggettivo comprende le violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Rientrano in particolare:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli 231
  • Violazioni del diritto UE: appalti, servizi finanziari, antiriciclaggio, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati personali
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il mercato interno

I tre canali: interno, esterno, divulgazione pubblica

Il decreto disegna un sistema a tre livelli. Il canale interno, istituito dall'ente, è la via prioritaria. Il canale esterno, gestito da ANAC, è attivabile quando il canale interno manca o non è conforme, quando la segnalazione interna non ha avuto seguito, o quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna sarebbe inefficace o lo esporrebbe a ritorsioni.

La divulgazione pubblica (stampa, social) è tutelata solo in casi residuali: segnalazioni esterne rimaste senza riscontro, pericolo imminente per l'interesse pubblico o rischio concreto di ritorsioni o inefficacia del canale esterno.

Requisiti del canale e della gestione

Il canale interno deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, anche tramite strumenti di crittografia. Deve consentire segnalazioni scritte e orali. La gestione va affidata a una persona o ufficio interno autonomo e formato, oppure a un soggetto esterno.

I tempi sono precisi: avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni, riscontro sull'esito entro 3 mesi. La documentazione va conservata solo per il tempo necessario e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale (art. 14).

Le tutele del segnalante

Il cuore della disciplina è il divieto di ritorsioni: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzioni, mancate promozioni, discriminazioni e qualsiasi altra misura che arrechi danno ingiusto al segnalante sono vietati e nulli. In caso di contenzioso opera l'inversione dell'onere della prova: spetta al datore dimostrare che la misura non è collegata alla segnalazione.

Le tutele si estendono a facilitatori, colleghi e familiari del segnalante e ai soggetti a lui collegati. La rinuncia alle tutele non è valida.

Le sanzioni

ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro in caso di ritorsioni, di ostacolo alla segnalazione, di violazione della riservatezza o di mancata istituzione del canale e mancata adozione delle procedure. Sanzioni da 500 a 2.500 euro colpiscono il segnalante nei casi di accertata responsabilità penale per diffamazione o calunnia.

Domande frequenti

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