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Le tutele del segnalante e il divieto di ritorsioni

Licenziamenti nulli, onere della prova invertito, protezione estesa a colleghi e familiari: come funziona il sistema di tutele che protegge chi segnala illeciti.

Aggiornata al 17 luglio 2026

Il sistema whistleblowing funziona solo se chi segnala non ha nulla da temere. Per questo il D.Lgs. 24/2023 costruisce attorno al segnalante un sistema di protezioni tra i più forti del nostro ordinamento lavoristico: divieto assoluto di ritorsioni, nullità degli atti, inversione dell'onere della prova e sanzioni ANAC per chi le commette.

Vediamo chi è protetto, da cosa e con quali strumenti.

Chi è protetto

La platea dei protetti è ampia: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), azionisti e persone con funzioni di amministrazione o controllo. La protezione vale anche durante il periodo di prova, prima dell'inizio del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in fase di selezione) e dopo la sua cessazione.

Le tutele si estendono ai facilitatori (chi assiste il segnalante nel processo), ai colleghi e familiari del segnalante e agli enti di sua proprietà o in cui lavora.

Cosa conta come ritorsione

È ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che provoca al segnalante un danno ingiusto. Il decreto ne elenca gli esempi tipici:

  • Licenziamento, sospensione o misure equivalenti
  • Retrocessione di grado, mancata promozione, cambio di mansioni o di sede
  • Riduzione dello stipendio o modifica dell'orario
  • Note di merito o referenze negative, sanzioni disciplinari
  • Molestie, ostracismo, discriminazioni o trattamenti sfavorevoli
  • Mancata conversione del contratto a termine o mancato rinnovo
  • Inserimento in liste nere, annullamento di licenze o permessi

Nullità e inversione dell'onere della prova

Gli atti ritorsivi sono nulli di diritto: il licenziamento ritorsivo comporta la reintegra. Ma la protezione più incisiva è processuale: nei giudizi, una volta che il segnalante dimostra di aver segnalato e di aver subito la misura, si presume che questa sia ritorsiva. È il datore a dover provare che la decisione è fondata su ragioni estranee alla segnalazione.

ANAC riceve le comunicazioni di ritorsione e può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro all'autore, oltre alle conseguenze civilistiche.

I limiti della protezione

Le tutele presuppongono che il segnalante avesse fondati motivi di ritenere veri i fatti segnalati e che la segnalazione rientri nel perimetro del decreto. Chi segnala il falso consapevolmente perde le protezioni e risponde di diffamazione o calunnia (con sanzione ANAC da 500 a 2.500 euro in caso di condanna). Le lamentele di carattere personale sul proprio rapporto di lavoro restano fuori dal perimetro.

Il ruolo dell'azienda: prevenire, non difendersi

Per l'azienda la lezione è chiara: ogni decisione su un lavoratore che ha segnalato va documentata con particolare rigore, e la riservatezza sull'identità è il primo antidoto alle ritorsioni — non si ritorce contro chi non si conosce. Un canale con anonimato tecnico reale, come EasyWhistleblowing, protegge il segnalante e insieme riduce drasticamente il rischio di contenzioso per l'azienda.

Domande frequenti

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D.Lgs. 24/2023
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